IL BLOG DI
MISTER CREDIT
Torniamo su un tema molto caro a noi di Mister Credit, e che purtroppo assume proporzioni sempre più allarmanti: quello del cyberbullismo.
Se, anche dando voce ai più importanti esperti in materia, abbiamo parlato più volte di cos'è esattamente il cyberbullismo e cosa possono fare le istituzioni per affrontare il fenomeno, oggi vogliamo discutere di un altro aspetto: cosa dice la legge sul cyberbullismo e quali sono le conseguenze penali per il bullo.
Il quadro normativo di riferimento su questo tema è la legge 71/17, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. La legge offre per prima cosa una definizione precisa di cyberbullismo, che si articola in due parti:
• “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica”
• “la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
La legge sul cyberbullismo stabilisce inoltre le responsabilità educative di scuola e istituzioni, ma offre anche un importante strumento per le vittime. Ogni minore di età superiore a 14 anni o un genitore/tutore di un ragazzo o una ragazza che abbiano subito atti di bullismo può richiedere la rimozione dei contenuti dannosi dal sito su cui questi sono pubblicati.
Il sito in questione deve provvedere alla rimozione entro 48 ore. In alternativa è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, il quale deve anch'esso intervenire entro 48 ore.
Come definito più sopra, il cyberbullismo può assumere la forma di un vero e proprio reato quando si configura come ingiuria, diffamazione, calunnia, furto d'identità, molestia e via dicendo, per non parlare di quando si verificano atti di vera e propria violenza verbale o fisica che sono poi ripresi e pubblicati online.
Per tutti questi frangenti, qualunque bullo di età superiore ai 14 anni può rispondere, affrontando conseguenze penali che variano a seconda della tipologia di reato. Al di sotto di quell'età, le conseguenze possono ricadere sui genitori.
Anche laddove non ci sia stata denuncia, in caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito dei dati personali commessi via internet, se il fatto avviene tra minori di età maggiore di 14 anni il questore può applicare un ammonimento, convocando il minore e i suoi genitori.
Con la nuova proposta di legge 910, attualmente in discussione alla Camera, gli atti di bullismo e cyberbullismo diventano veri e propri reati a se stanti, punibili penalmente anche nei casi in cui non si verifichino reati più gravi come quelli citati sopra.
La legge prevede una pena addirittura detentiva, con la reclusione da uno a sette anni per “chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, atti ingiuriosi, denigratori o diffamatori o ogni altro atto idoneo, intimidisce, minaccia o molesta taluno, in modo da porlo in stato di grave soggezione psicologica, ovvero da isolarlo dal proprio contesto sociale.”
La legge punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni anche chi è testimone di atti di bullismo e cyberbullismo e non interviene o denuncia.
La nuova legge, insomma, ha un carattere decisamente repressivo di fronte a un fenomeno che, a detta degli esperti, esprime sì una volontà di prevaricazione da parte dei bulli, ma anche un loro profondo disagio.
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